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Traduzioni legali

Traduzioni giuridiche nelle lingue dell’UE

Curiamo la traduzione professionale di documenti legali nelle principali lingue europee. Puoi affidarci documenti societari, come contratti, statuti o atti costitutivi, così come atti giudiziari, quali sentenze, atti di citazione o procedimenti. Abbiamo inoltre esperienza di traduzione di testi legislativi, sia a livello nazionale che a livello comunitario, lavorando per le istituzioni italiane e dell’Unione Europea.

traduzioni legali

Consulenza linguistica per studi legali e notarili

I clienti di AlfaBeta nel settore giuridico sono principalmente studi di avvocati e notai che desiderano affidare la traduzione di atti e documenti legali a traduttori legali professionisti, specializzati in campo giuridico.

Gli studi professionali possono contare su un servizio di consulenza completo che comprende:

traduzione specialistica legale

asseverazione e legalizzazione (apostille dell’Aja e ambasciate)

interpretariato in tribunale e per consulenze legali

interpretariato online

corsi di Legal English

Asseverazione e legalizzazione

Traduzioni giurate presso il Tribunale di Roma

L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366), che certifica in modo ufficiale la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Attraverso questa procedura il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un verbale di giuramento in presenza del Cancelliere.

I traduttori di AlfaBeta possono effettuare l’asseverazione (giuramento) di traduzioni di atti e documenti presso il Tribunale di Roma e la legalizzazione presso la Procura della Repubblica di Roma o le ambasciate dei paesi stranieri:

  • documenti per adozioni internazionali
  • sentenze di divorzio
  • atti di procedimenti presso tribunali stranieri
  • atti di citazione
  • ecc.

Per approfondire:

Legalizzazione

Se la traduzione deve essere trasmessa all’estero è necessario procedere alla legalizzazione della firma del Cancelliere che ha proceduto all’asseverazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia. Per l’uso negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la doppia legalizzazione viene invece sostituita dall’apposizione dell’Apostille, la cui competenza appartiene sempre alla Procura presso il Tribunale.